DSA: istruzioni per l’uso

DSA: istruzioni per l’uso

Abbiamo parlato di Disturbi Specifici dell’Apprendimento nell’articolo precedente di questa sezione, ora vi illustrerò il quadro normativo di riferimento che tutela ed assiste tutti gli alunni che rientrano in questa diagnosi.

Prima di tutto facciamo alcuni chiarimenti:avere un DSA non equivale ad averstreet-sign-141396_960_720e un handicap  quindi non serve avere la certificazione 104 e ovviamente non si usufruisce dei benefici che la legge 104 prevede (insegnante di sostegno, indennità di frequenza, ecc…).

Per i nostri figli con diagnosi di DSA dobbiamo far riferimento alla Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, la quale riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia quali disturbi specifici dell’apprendimento, condizioni permanenti di difficoltà in alcune funzioni neuropsicologiche rilevanti ai fini della crescita e dell’apprendimento, condizioni quindi che necessitano di tutela in ambito scolastico, sociale e lavorativo. Ricordiamo che si può parlare di questo tipo di difficoltà solo in presenza di capacità cognitive nella norma, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana e scolastica (Art. 1).

Il 12 luglio 2011 sono stati pubblicati dal Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca il Decreto Attuativo
 e le Linee Guida ad esso associate ”Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”. Questi testi spiegano tutte le azioni che gli uffici Scolastici Regionali, le scuole e famiglie devono attuare per una piena e corretta applicazione della legge, ma soprattutto per la tutela e il supporto dei bambini con DSA. Viene affidato alla scuola un ruolo da protagonista, ma anche alla famiglia si chiede di fare una parte molto importante.

Con la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, gli organi competenti del MIUR, hanno fornito alcune indicazioni che mantengono il focus sulla tutela del percorso formativo ed evolutivo del bambino con difficoltà scolastiche ovviando alle lunghe liste di attesa delle strutture pubbliche sovraccaricate di lavoro, anche alla luce dell’incremento di queste nuove diagnosi e dei tagli al personale.

Questa direttiva sancisce che nel caso di alunni con una diagnosi di DSA rilasciata da privati, lascuola e gli insegnanti sono comunque tenuti ad adottare preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010. Non è necessario dunque attendere la presenza della diagnosi da parte di centri accreditati per creare un contesto didattico ed educativo facilitante per i bambini che ne hanno bisogno, limitando il crearsi di lacune nell’apprendimento ed esperienze di inutile insuccesso e frustrazione.

PRIMA DELLA DIAGNOSI

Le Linee guida del 12 Luglio 2011 affidano ai genitori il compito di richiedere ai docenti, nel caso in cui un bambino presenti difficoltà nell’affrontare il lavoro scolastico, un’osservazione attenta e sistematica della situazione.

Parallelamente a quanto avviene in contesto scolastico è importante che il genitore si rivolga ai servizi territoriali di competenza (Asl, unità territoriali di neuropsichiatria infantile, centri specialistici pubblici o privati) i quali procederanno facendo una valutazione psicodiagnostica.

DOPO LA DIAGNOSI

Una volta che la diagnosi di DSA con relativa certificazione è stata ricevuta dalla famiglia, questa è tenuta a consegnarla alla scuola, che deve protocollare il documento e inserirlo nel fascicolo personale dello studente. Inoltre, il coordinatore di classe e/o l’insegnante referente per i DSA nella scuola di appartenenza dovrebbero sempre essere informati e prendere visione della diagnosi.

Una volta consegnata la diagnosi, i genitori sono tenuti a richiedere la stesura, da parte della scuola, di un Piano Didattico personalizzato (PDP), un documento che contiene indicazioni in merito agli strumenti compensativi e le misure dispensative necessari per permettere al bambino in questione di essere messo nelle condizioni di apprendere come gli altri compagni della classe.

Dott. Simone Chiappini

PsicologoPsicoterapeuta – Psicodiagnosta

Istruttore protocolli mindfulness – Esperto in valutazione e riabilitazione DSA

Cell: 3334196488

E-mail: studiosimonechiappini@gmail.com

PEC: simonechiappini@psypec.it

Sito WEB: www.lopsicologodifamiglia.it

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